CONDOMINIO
- marcoorigliasso
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Responsabilità solidale tra venditore ed acquirente per il pagamento degli oneri condominiali relativi al biennio antecedente all'acquisto. Opponibilità. Diritto all’azione di regresso.
Ribadisce la Suprema Corte che sussiste ‘... a carico dell'acquirente, un regime di responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall'alienante, limitata al biennio antecedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con il condominio, ma non anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante, sicché, in tale rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, l'acquirente risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte successivamente al momento dell'acquisto e, qualora sia chiamato a rispondere di quelle sorte in epoca anteriore, ha comunque diritto di regresso nei confronti del suo dante causa.’.
Cass. Civ. sentenza n. 14531 del 09/05/2022

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