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DIRITTO IMMOBILIARE

La rinuncia abdicativa della proprietà di immobili e terreni.

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica -accordata dall’art. 832 cod. civ.- è soltanto quella di dismettere il diritto di proprietà.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile la rinuncia al diritto di proprietà non esistendo un dovere di essere e di restare proprietario: a tal fine hanno affermato il seguente principio di diritto:

- la rinuncia al diritto di proprietà è un atto unilaterale che non necessita di nessuna accettazione da parte di terzi soggetti, essendo sufficiente solo l'atto pubblico e la trascrizione;

- il controllo giudiziale non si basa sulla valutazione della "causa astratta" del negozio, ma sulla sua "causa in concreto" e, soprattutto, sugli effetti oggettivi che l'operazione economica produce;

- la nullità per un semplice "fine egoistico" del rinunciante, si configura solo quando l'atto si traduce in un'operazione che entra in "netto e irriducibile contrasto" con valori costituzionali e sovranazionali.

Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza n. 23093 del 11/08/2025.

 
 
 

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