DIRITTO COMMERCIALE - SOCIETA’ DI PERSONE
- marcoorigliasso
- 6 hours ago
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Pignorabilità delle quote di società di persone
Il Tribunale di Firenze, con sentenza 26/06/2025 ha sancito che ‘E’ esclusa la possibilità di pignorare le quote di partecipazione di società di persone se non risulta che il suo Statuto consenta il trasferimento a terzi della quota medesima, valendo altrimenti la regola della necessità dell’accordo di tutti i soci per le modificazioni del contratto sociale.
Questa pronuncia si inserisce nel solco di quanto già dichiarato dalla Corte d’appello di Torino con la sentenza n. 674 del 18/07/2024 secondo cui ‘La possibilità di un pignoramento e successiva espropriazione di una quota di s.n.c. viene in generale esclusa in ragione dell’intuitus personae che contraddistingue il contratto sociale, ammettendola nel solo caso in cui la quota sia dichiarata liberamente cedibile ad iniziativa del socio debitore, senza il consenso degli altri soci e fatto salvo il diritto del creditore particolare (del socio n.d.e.) di far valere i suoi diritti sugli utili e di compiere atti conservativi sulla quota’.

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