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LOCAZIONI

Mancato guadagno del locatore a seguito di risoluzione anticipata del contratto da parte del conduttore.

Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione del danno da mancato guadagno del locatore a seguito di  risoluzione anticipata del contratto da parte del conduttore hanno pronunciato il seguente principio di diritto: «Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.».

Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza n. 892 del 25/02/2025.

 
 
 

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